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Prossime modifiche all’ordinanza sui rifiuti

Prossimamente l’Ordinanza sui rifiuti sarà oggetto di modifiche; ecco le principali:

  • Sarà concessa la possibilità ad enti privati di organizzare una raccolta dei rifiuti urbani  senza la necessità di disporre di una concessione comunale
  • Saranno modificati i requisiti ed i valori limite per le diossine (PCDD) e i furani (PCDF) presenti nei residui prodotti dal trattamento termico dei rifiuti urbani
  • Sarannno modificati alcuni requisiti per il trattamento di ceneri dei filtri degli IIRU in caso di difetto di funzionamento nel processo di trattamento.

 

Raccolta dei rifiuti urbani senza concessione comunale

Secondo l’articolo 31b capoverso 1 LPAmb, i rifiuti urbani che non devono essere riciclati dal detentore o ripresi da terzi in virtù di prescrizioni particolari della Confederazione sono smaltiti dai Cantoni; di norma, i Cantoni delegano questa competenza ai Comuni.

L’ottenimento di concessioni comunali per la raccolta differenziata di rifiuti urbani comporta un onere amministrativo per le imprese. Ciò è dispendioso soprattutto se deve essere offerta una raccolta differenziata in diversi Comuni, diversi Cantoni o a livello nazionale. Il monopolio dei rifiuti urbani può quindi impedire l’introduzione di raccolte differenziate a livello regionale o nazionale, nonostante esistano adeguate soluzioni tecniche ed economiche.

Il rivisto articolo 31b LPAmb, con i capoversi 4–6, conferisce al Consiglio federale la facoltà di designare determinati rifiuti urbani che possono essere raccolti separatamente su base volontaria da enti privati (cpv. 4), purché siano riutilizzati o sottoposti a valorizzazione materiale (cpv. 5).

I rifiuti designati dal Consiglio federale soggiacciono di conseguenza a sue prescrizioni particolari; quindi, non rientrano nel monopolio dei rifiuti urbani dei Cantoni o dei Comuni. Possono essere raccolti separatamente senza concessioni a livello nazionale da parte di enti privati.

 

Valori limite per diossine (PCDD) e furani

Le dibenzodiossine policlorurate (PCDD) e i dibenzofurani policlorurati (PCDF), di seguito designati con l’acronimo PCDD/PCDF, sono cosiddetti inquinanti organici persistenti (POP) che si degradano nell’ambiente solo lentamente, pertanto si accumulano anche negli organismi. Essi sono sottoprodotti indesiderati del processo di combustione che si formano soprattutto negli impianti di incenerimento dei rifiuti (IIRU).

Dal 1° gennaio 2016 al deposito in discarica di residui prodotti dal trattamento termico dei rifiuti si applica ai PCDD/PCDF un valore limite di 1 μg TEQ/kg, che ha potuto essere rispettato fino all’introduzione dell’obbligo di trattamento delle ceneri dei filtri. Con il passaggio al processo di trattamento LCV, questo valore limite è stato fissato nel 2022 a 3 μg TEQ/kg, valido sino alla fine del 2026.

A fronte della decisione di tornare al valore limite di 1 μg TEQ/kg a partire dal 2027 l’UFAM ha proceduto a chiarimenti approfonditi ed è giunto alla conclusione che un valore limite di 1 μg TEQ/kg non è realizzabile secondo i metodi conformi allo stato della tecnica e, se lo fosse, comporterebbe costi sproporzionati.

Dall’estrapolazione basata sui nuovi fattori di tossicità equivalente per i PCDD/PCDF pubblicati dall’OMS nel 2022 risulta un valore tollerabile di 6,5 μg TEQ/kg per i residui prodotti dall’incenerimento, pertanto, si è deciso di fissare a 5 μg TEQ/kg il valore limite dei PCDD/PCDF per i residui degli IIRU.

L’articolo 32 capoverso 2 lettera b OPSR è modificato di conseguenza. Viene peraltro abrogata la disposizione transitoria sinora in vigore (art. 52b OPSR), divenuta obsoleta con l’entrata in vigore dei nuovi valori limite.

 

Trattamento di ceneri dei filtri degli IIRU

A partire dal 1° gennaio 2026 tutte le ceneri dei filtri non trattate prodotte dal trattamento termico dei rifiuti urbani devono essere imperativamente sottoposte a un lavaggio acido delle ceneri dei filtri e delle ceneri volanti (LCV) (art. 54 cpv. 3 OPSR). In questo processo, i metalli pesanti e i sali solubili vengono separati dalle ceneri dei filtri e recuperati, riducendo così notevolmente il loro potenziale dannoso. Se si verifica un difetto di funzionamento dell’impianto LCV, il che non è da escludere con queste tecnologie innovative dell’economia circolare, le ceneri dei filtri non possono più essere trattate, con il rischio di un’emergenza di smaltimento per i gestori di IIRU. A seconda dell’impianto e dell’infrastruttura esistente, nella maggior parte dei casi le ceneri dei filtri possono essere stoccate temporaneamente in loco solo per breve tempo e in quantità limitate.

All’articolo 32 capoverso 2 lettera g OPSR viene apportata un’aggiunta secondo cui, nel caso di un difetto di funzionamento nel processo di recupero dei metalli o di un’interruzione del percorso di smaltimento stabilito, è temporaneamente consentito ai gestori degli impianti non sottoporre le ceneri dei filtri a lavaggio acido, bensì depositarle in forma legata idraulicamente, purché siano state utilizzate tutte le capacità di trattamento disponibili e previo il consenso delle autorità cantonali e dell’UF

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