Il 2 agosto 2026 costituisce una delle principali date di applicazione del regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale, ma non coincide con la sua integrale operatività. L’AI Act è entrato in vigore il 1° agosto 2024 e ha previsto un’applicazione progressiva delle proprie disposizioni.
Per una rapida disamina di tale progressività: dal 2 febbraio 2025 trovano applicazione le disposizioni generali, gli obblighi in materia di alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale e i divieti relativi alle pratiche considerate incompatibili con i valori e i diritti tutelati dall’Unione; dal 2 agosto 2025 si applicano, tra l’altro, le norme sulla governance, sulle sanzioni e sui modelli di IA per finalità generali; dal 2 agosto 2026 divengono applicabili la maggior parte delle ulteriori disposizioni, compresi gli obblighi di trasparenza stabiliti dall’articolo 50.
Negli ultimi giorni, la panoramica sulla piena applicazione del regolamento è tuttavia cambiata: il calendario originario è stato infatti modificato dal regolamento (UE) 2026/1744, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 24 luglio 2026 ed entrato in vigore il 27 luglio 2026. Le recenti modifiche appena entrate in vigore prevedono un dilazionamento al 2 dicembre 2027 dell’applicazione degli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio individuati dall’articolo 6, paragrafo 2, e dell’allegato III. Quelli relativi ai sistemi ad alto rischio incorporati nei prodotti disciplinati dalla normativa di armonizzazione richiamata nell’allegato I si applicheranno dal 2 agosto 2028.
Il 2 agosto 2026 rappresenta quindi una scadenza centrale, ma non il momento in cui l’AI Act diviene pienamente applicabile.
Ambito di applicazione e qualificazione degli operatori
Il regolamento introduce una disciplina orizzontale, destinata a operare congiuntamente alle normative europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, tutela dei consumatori, sicurezza dei prodotti, rapporti di lavoro, servizi finanziari e cybersecurity.
Il suo ambito soggettivo comprende i fornitori, i deployer, gli importatori, i distributori, i rappresentanti autorizzati e i fabbricanti di prodotti nei quali sia incorporato un sistema di IA. Si sottolinea un dato importante, che emerge dalla lettera della norma: l’applicazione non è limitata ai soggetti stabiliti nell’Unione, ma riguarda anche i fornitori di paesi terzi che immettono sul mercato o mettono in servizio sistemi o modelli di IA nell’Unione e, in determinate condizioni, i fornitori e i deployer stabiliti fuori dall’Unione quando l’output prodotto dal sistema è destinato a essere utilizzato nel territorio europeo.
La qualificazione deve essere compiuta per ciascun sistema e per ciascuna concreta modalità di utilizzo. L’impresa che impiega un servizio di IA acquistato da un terzo opera, di regola, come deployer. È invece fornitore il soggetto che sviluppa o fa sviluppare un sistema o un modello e lo immette sul mercato o mette in servizio il sistema con il proprio nome o marchio.
Per i sistemi ad alto rischio, l’articolo 25 prevede inoltre che un distributore, un importatore, un deployer o un altro terzo possa assumere gli obblighi del fornitore quando apponga il proprio nome o marchio sul sistema, apporti una modifica sostanziale oppure modifichi la finalità prevista in modo tale da determinare la classificazione del sistema come ad alto rischio.
La posizione dell’impresa non può pertanto essere ricostruita esclusivamente sulla base della denominazione utilizzata nel contratto. Occorre considerare la funzione effettivamente esercitata nella catena del valore, le modifiche apportate al sistema, la destinazione d’uso dichiarata e quella concretamente perseguita.
Pratiche vietate e sistemi ad alto rischio
L’AI Act non contiene un divieto generale della cosiddetta «sorveglianza di massa». L’articolo 5 vieta pratiche specificamente individuate, tra le quali, per fare un elenco non esaustivo, determinate tecniche manipolative o ingannevoli, lo sfruttamento di vulnerabilità con effetti dannosi, alcune forme di social scoring, la valutazione del rischio di commissione di reati fondata esclusivamente sulla profilazione, la raccolta indiscriminata di immagini facciali da internet o da sistemi di videosorveglianza per creare o ampliare banche dati e alcune applicazioni di categorizzazione biometrica o di riconoscimento delle emozioni.
È inoltre vietato, salvo le eccezioni tassativamente previste, l’impiego dell’identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi accessibili al pubblico per finalità di contrasto.
Il regolamento (UE) 2026/1744 ha aggiunto ulteriori divieti relativi ai sistemi destinati alla generazione o manipolazione di materiale intimo o sessualmente esplicito non consensuale e di materiale di abuso sessuale su minori. Le nuove disposizioni si applicheranno dal 2 dicembre 2026 e comprendono obblighi specifici anche per i fornitori di sistemi nei quali la produzione di tali contenuti costituisca un risultato ragionevolmente prevedibile e riproducibile, quando manchino misure tecniche e garanzie ragionevoli e adeguate.
La categoria dei sistemi ad alto rischio è disciplinata dall’articolo 6. Vi rientrano, in primo luogo, i sistemi che costituiscono componenti di sicurezza di determinati prodotti, o sono essi stessi prodotti, soggetti a valutazione di conformità di terza parte ai sensi della normativa richiamata nell’allegato I.
Sono inoltre ad alto rischio i sistemi destinati agli impieghi elencati nell’allegato III, tra i quali figurano biometria, infrastrutture critiche, istruzione e formazione professionale, selezione e gestione del personale, accesso a servizi pubblici e privati essenziali, attività di contrasto, migrazione, amministrazione della giustizia e processi democratici.
Per i sistemi dell’allegato III, l’articolo 6, paragrafo 3, consente, in casi circoscritti, di escludere la qualificazione ad alto rischio quando il sistema non presenta un rischio significativo per la salute, la sicurezza o i diritti fondamentali e non influenza materialmente l’esito del processo decisionale. La valutazione deve essere documentata. L’esclusione non opera quando il sistema effettua profilazione di persone fisiche.
Gli obblighi di trasparenza dal 2 agosto 2026
Gli obblighi stabiliti dall’articolo 50 seguono una logica distinta rispetto alla classificazione dei sistemi ad alto rischio.
I fornitori di sistemi destinati a interagire direttamente con persone fisiche devono progettarli e svilupparli in modo che l’interessato sia informato di stare interagendo con un sistema di IA, salvo che tale circostanza risulti evidente dal contesto e dalle condizioni di utilizzo. La disposizione riguarda, ad esempio, chatbot, assistenti virtuali e sistemi vocali automatizzati.
I fornitori di sistemi che generano o manipolano contenuti sintetici devono inoltre assicurare che gli output siano marcati in un formato leggibile meccanicamente e rilevabili come generati o manipolati artificialmente. Si tratta di un obbligo tecnico posto a monte della filiera, che non coincide necessariamente con l’apposizione di un’etichetta visibile all’utente.
Sono previste eccezioni, in particolare per i sistemi che svolgono una funzione di assistenza per attività di editing standard o che non modificano in modo sostanziale i dati di input o il loro significato. Per i sistemi generativi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, il regolamento 2026/1744 ha differito l’adeguamento alla marcatura al 2 dicembre 2026.
Obblighi differenti gravano sui deployer. L’utilizzo di sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica deve essere comunicato alle persone esposte. Chi utilizza un sistema per generare o manipolare deepfake deve rendere nota l’origine artificiale del contenuto in modo chiaro e distinguibile.
Una disclosure analoga è richiesta per i testi generati o manipolati dall’IA e pubblicati allo scopo di informare il pubblico su questioni di interesse generale. L’obbligo non opera quando il contenuto è stato sottoposto a controllo umano o editoriale e una persona fisica o giuridica assume la responsabilità editoriale della pubblicazione.
L’articolo 50 non istituisce, in termini generali, un autonomo «diritto di sapere» riferito a ogni contenuto o interazione mediata dall’intelligenza artificiale. Configura obblighi specifici, riferiti a soggetti e fattispecie determinati.
La trasparenza, inoltre, non rende lecito un impiego altrimenti vietato. Il riconoscimento delle emozioni nei luoghi di lavoro e negli istituti di istruzione rientra normalmente tra le pratiche vietate dall’articolo 5, salvo gli impieghi consentiti per ragioni mediche o di sicurezza.
Sistemi ad alto rischio: il rinvio non elimina gli adempimenti
Il differimento al 2027 e al 2028 rinvia il sistema di requisiti e obblighi previsto dal capo III.
Per i fornitori, tale sistema comprende la gestione continuativa dei rischi, la governance dei dati di addestramento, validazione e prova, la documentazione tecnica, la registrazione automatica degli eventi, le istruzioni per l’uso, la sorveglianza umana, l’accuratezza, la robustezza e la cybersecurity. A tali requisiti si aggiungono il sistema di gestione della qualità, la valutazione di conformità, la registrazione, il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato e la segnalazione degli incidenti gravi.
I deployer devono utilizzare il sistema conformemente alle istruzioni, affidare la sorveglianza umana a persone dotate di competenza e autorità adeguate, controllare il funzionamento del sistema, conservare i log quando sono sotto il loro controllo e adottare le misure necessarie in presenza di rischi o incidenti.
Determinati deployer pubblici o privati che erogano servizi pubblici, nonché gli operatori che utilizzano alcuni sistemi per la valutazione del merito creditizio o del rischio e del prezzo nelle assicurazioni vita e malattia, devono effettuare una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali prima dell’impiego.
Il rinvio delle scadenze deve essere utilizzato per completare la classificazione dei sistemi, acquisire dai fornitori la documentazione necessaria e predisporre i controlli tecnici e organizzativi. L’integrazione di un sistema complesso nei processi aziendali richiede normalmente tempi incompatibili con un adeguamento avviato a ridosso dell’entrata in applicazione.
Modelli di IA per finalità generali
La disciplina dei modelli di IA per finalità generali opera autonomamente rispetto alla classificazione dei sistemi. Dal 2 agosto 2025 i relativi fornitori sono soggetti, tra l’altro, a obblighi di documentazione tecnica, informazione dei soggetti che integrano il modello nei propri sistemi, adozione di una politica per il rispetto del diritto d’autore dell’Unione e pubblicazione di una sintesi sufficientemente dettagliata dei contenuti utilizzati per l’addestramento.
Per i modelli che presentano rischio sistemico si aggiungono la valutazione secondo protocolli conformi allo stato dell’arte, le prove avversariali, la valutazione e mitigazione dei rischi sistemici, la segnalazione degli incidenti gravi e l’adozione di specifiche misure di cybersecurity.
L’impiego aziendale di un modello general-purpose non trasforma automaticamente il deployer nel fornitore del modello. L’impresa deve tuttavia verificare le condizioni di utilizzo, le limitazioni tecniche, la destinazione del sistema nel quale il modello è integrato, il trattamento dei dati, i livelli di servizio e la gestione degli incidenti.
Coordinamento con GDPR e cybersecurity
L’AI Act lascia impregiudicata la disciplina europea sulla protezione dei dati personali. Quando un sistema di IA tratta dati personali, il titolare deve individuare una base giuridica, rispettare i principi di limitazione delle finalità, minimizzazione, esattezza e limitazione della conservazione, fornire le informazioni prescritte e valutare l’applicazione degli articoli 22 e 35 del GDPR. La conformità all’AI Act non sana un trattamento di dati personali privo dei requisiti richiesti dal regolamento (UE) 2016/679.
La valutazione d’impatto sui diritti fondamentali prevista dall’articolo 27 dell’AI Act e la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati perseguono finalità differenti. Possono essere coordinate e utilizzare elementi comuni, ma l’una non sostituisce automaticamente l’altra.
Il nuovo articolo 4-bis, introdotto dal regolamento 2026/1744, consente in via eccezionale il trattamento di categorie particolari di dati personali quando ciò sia strettamente necessario per individuare e correggere bias suscettibili di incidere sulla salute, sulla sicurezza o sui diritti fondamentali. La disposizione non costituisce un’autorizzazione generale. Sono richieste specifiche condizioni, limitazioni di accesso e riutilizzo, misure di sicurezza e cancellazione dei dati quando non siano più necessari.
Sul versante della sicurezza, i requisiti dell’articolo 15 devono essere coordinati con la direttiva NIS2, il Cyber Resilience Act e la normativa settoriale applicabile. Per i sistemi di IA assumono rilievo anche minacce quali data poisoning, model poisoning, adversarial examples, model evasion e attacchi alla riservatezza del modello.
I controlli devono pertanto comprendere la gestione delle modifiche, il controllo degli accessi, il logging, la verifica dei dati e degli output, i test avversariali, la gestione delle vulnerabilità e le procedure di risposta agli incidenti.
Governance aziendale e regime sanzionatorio
L’adempimento richiede anzitutto un inventario dei sistemi di IA che identifichi la finalità, i processi interessati, il ruolo giuridico dell’impresa, il fornitore, i dati trattati, le persone coinvolte, il livello di rischio e i controlli applicabili.
Su tale base devono essere attribuite responsabilità alle funzioni legale, compliance, protezione dei dati, cybersecurity, procurement, risorse umane, risk management e internal audit. La contrattualistica con i fornitori deve disciplinare almeno la destinazione d’uso, la documentazione disponibile, la gestione delle modifiche, la conservazione dei log, gli incidenti, le misure di sicurezza, i subfornitori e i diritti di verifica.
L’articolo 4, come modificato nel 2026, impone a fornitori e deployer di adottare misure a sostegno dell’alfabetizzazione in materia di IA del personale e delle altre persone che operano per loro conto, tenendo conto delle conoscenze tecniche, dell’esperienza, della formazione, del contesto di utilizzo e dei soggetti sui quali il sistema è impiegato.
Non è prescritto il conseguimento di un livello uniforme di competenza o di una certificazione individuale. L’organizzazione deve tuttavia poter dimostrare l’adozione di misure coerenti con i sistemi utilizzati e con i relativi rischi.
Per la violazione dei divieti dell’articolo 5 il massimo edittale è pari a 35 milioni di euro o, per le imprese diverse dalle PMI, al 7 per cento del fatturato mondiale annuo totale dell’esercizio precedente, se superiore. Per la violazione degli altri obblighi il massimo è pari a 15 milioni di euro o al 3 per cento del fatturato. Per le informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti fornite alle autorità, il massimo è pari a 7,5 milioni di euro o all’1 per cento del fatturato.
Per le PMI opera, per ciascuna categoria di violazione, il criterio dell’importo inferiore tra la soglia fissa e quella percentuale. Le sanzioni devono in ogni caso essere effettive, proporzionate e dissuasive.
La conformità deve essere dimostrabile mediante inventari, valutazioni di rischio, decisioni di classificazione, procedure di approvazione, clausole contrattuali, controlli tecnici, formazione differenziata, monitoraggio e gestione degli incidenti. Una policy generale sull’uso dell’intelligenza artificiale, priva di raccordo con i processi aziendali e con il sistema dei controlli interni, non è sufficiente a documentare l’adempimento.