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PPWR e la nuova disciplina su imballaggi e rifiuti da imballaggio

Il 12 agosto 2026 è stato il giorno dell’avvio dell’applicazione del Regolamento (UE) 2025/40, noto come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation). Il quadro normativo che il regolamento disegna è senz’altro ridefinito rispetto a quello previsto dalla precedente Direttiva 94/62/CE, che viene abrogata proprio dal PPWR, pur mantenendo un regime transitorio per specifiche disposizioni.

La disciplina europea in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio si rivolge a tutte le imprese che commercializzano prodotti confezionati, prevedendo una differenziazione degli obblighi in funzione del ruolo che i diversi operatori economici assumono nella filiera.

Quest’ultimo concetto, che anima il provvedimento, determina la prima caratteristica alla quale le imprese devono prestare estrema attenzione, al fine di allontanare possibili errori di compliance e adeguamento interno delle proprie attività. In quest’ottica, diventa fondamentale iniziare l’analisi della legge con la comprensione dell’articolo 2 (“Ambito di applicazione”) del PPWR.

AMBITO DI APPLICAZIONE E OPERATORI ECONOMICI

L’ambito di applicazione è sicuramente vasto: riguarda tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale di cui sono composti, e a tutti i rifiuti di imballaggio, a prescindere dal settore economico di riferimento; si applica altresì, sul piano soggettivo, a tutti gli operatori economici che immettono sul mercato o mettono a disposizione imballaggi, vuoti o contenenti prodotti.

L’estensione del perimetro richiede un passaggio molto delicato per qualsiasi operatore economico: comprendere con precisione quale ruolo svolge, poiché da tale qualificazione derivano obblighi differenti e specifici.

Senza pretesa di completezza, il Regolamento individua:

  • Il fabbricante, che riveste un ruolo centrale nel sistema di conformità: è responsabile della valutazione della conformità dell’imballaggio, della predisposizione della documentazione tecnica e della redazione della dichiarazione di conformità UE. Si tratta della figura che sostiene l’onere più gravoso sul piano documentale e procedurale. Va inoltre evidenziato che, ai fini del Regolamento, è qualificato come fabbricante anche chiunque “faccia progettare o fabbricare imballaggi o prodotti imballati con il proprio nome o marchio commerciale, indipendentemente dal fatto che sugli imballaggi o sui prodotti imballati sia visibile qualsiasi altro marchio commerciale”.
  • L’importatore, che deve verificare che gli imballaggi provenienti da Paesi terzi rispettino i requisiti del Regolamento prima della loro immissione sul mercato dell’Unione. Questa previsione ha implicazioni rilevanti per tutte le imprese che approvvigionano imballaggi o prodotti confezionati al di fuori dell’UE: la responsabilità del controllo ricade sull’importatore, non sul produttore estero.
  • Il distributore e il fornitore di servizi logistici, chiamati a garantire che le attività di trasporto, deposito, movimentazione e spedizione non compromettano la conformità degli imballaggi lungo la filiera, oltre ad essere destinatari di obblighi di “controllo” sulla conformità degli imballaggi. Anche chi opera “a valle” nel ciclo commerciale, quindi, assume responsabilità concrete.
  • Il produttore ai fini EPR, ossia il soggetto che mette per la prima volta a disposizione imballaggi o prodotti imballati nel territorio di uno Stato membro. Tale operatore è tenuto a iscriversi nel registro nazionale previsto dal Regolamento; in assenza della registrazione, la commercializzazione degli imballaggi interessati non è consentita.

La mappatura del ruolo assunto dall’impresa nel ciclo dell’imballaggio è, pertanto, il primo passo – necessario e imprescindibile – di qualsiasi percorso di adeguamento.

GLI OBBLIGHI A PARTIRE DAL 12 AGOSTO 2026

Questo è probabilmente il punto cardine del nostro approfondimento. Facendo una panoramica delle prescrizioni di maggior rilievo, si possono identificare:

Divieto di PFAS (Per- and polyfluoroalkyl Substances, in italiano sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) negli imballaggi a contatto con alimenti: l’immissione sul mercato di imballaggi contenenti PFAS oltre le soglie stabilite è vietata (25 ppb per ogni singola PFAS mirata, 250 ppb come somma delle PFAS mirate e 50 mg/kg di fluoro totale, comprensivo delle PFAS polimeriche); ciò comporta, per le imprese del settore alimentare, ma anche per i loro fornitori di materiale di confezionamento, un concreto obbligo di analisi chimica dei materiali utilizzati.

Riciclabilità degli imballaggi: Resta fermo l’obbligo che gli imballaggi siano riciclabili, requisito già previsto dalla disciplina previgente ma ora inserito in un quadro normativo più articolato che anticipa il futuro sistema europeo di valutazione della riciclabilità, destinato ad applicarsi dal 2030.

L’inserimento di questo obbligo in un framework più strutturato non è un dettaglio formale: significa che le imprese devono oggi iniziare a costruire la base documentale e tecnica che sarà richiesta dai futuri criteri armonizzati di progettazione per il riciclo.

Limiti sulle sostanze pericolose: piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente

Il Regolamento sancisce inoltre il limite massimo di 100 mg/kg per la somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente presenti negli imballaggi, mantenendo uno dei principali requisiti europei in materia di sicurezza chimica.

Questo limite – già presente nella disciplina previgente – viene ora inserito nel quadro integrato del PPWR, con effetti sul piano documentale: la sua verifica dovrà essere formalmente attestata nella documentazione tecnica dell’imballaggio.

La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE

Sul versante procedurale, gli obblighi documentali rappresentano forse la parte più impegnativa per le imprese. I fabbricanti dovranno svolgere la procedura di valutazione della conformità prevista dall’art. 38 del Regolamento, predisporre la documentazione tecnica indicata nell’Allegato VII e redigere la dichiarazione di conformità UE ai sensi dell’art. 39.

La dichiarazione di conformità UE rappresenta il documento cardine dell’intero sistema di conformità: attesta che l’imballaggio – identificato per tipo, lotto di produzione o numero seriale – soddisfa tutte le prescrizioni applicabili del PPWR. La documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità dovranno essere conservate e rese disponibili alle autorità di vigilanza su richiesta.

La dichiarazione di conformità non è un documento “da predisporre una volta per tutte”: va aggiornata ogni volta che intervengono modifiche ai materiali o ai processi produttivi, e deve essere correlata a una documentazione tecnica effettivamente adeguata e verificabile. La responsabilità connessa alla sua redazione – e alla sua eventuale inesattezza – ricade in prima battuta sul fabbricante.

L’AGENDA DEGLI OBBLIGHI FUTURI

Il Regolamento 2025/40 e la sua applicazione non si esauriscono nella citata data del 12 agosto 2026; esso prevede infatti una progressione che ricade su specifici obblighi contenuti nel testo, che terminerà solo nel 2040.

Si tratta di scadenze future che necessitano sin da ora di particolare attenzione e monitoraggio:

Etichettatura armonizzata degli imballaggi mediante pittogrammi: il PPWR prevede l’introduzione di un sistema armonizzato a livello europeo, fondato su pittogrammi standardizzati che consentiranno ai consumatori di identificare immediatamente le modalità di raccolta differenziata dell’imballaggio.

Criteri europei di progettazione per il riciclo: la Commissione europea definirà, mediante atti delegati, i criteri tecnici in base ai quali valutare la riciclabilità degli imballaggi. Tali criteri costituiranno il parametro di riferimento per il sistema di valutazione della riciclabilità che entrerà in vigore dal 2030.

Contenuto minimo di plastica riciclata post-consumo: il PPWR introduce obiettivi progressivi di incorporazione di materiale plastico riciclato post-consumo negli imballaggi. Questi obiettivi cresceranno nel tempo e impatteranno in modo significativo sulle scelte di approvvigionamento delle imprese.

Obiettivi di riutilizzo: crescenti obblighi di riutilizzo sono previsti per numerose categorie di imballaggi, con particolare riferimento ai settori del trasporto e della logistica.

È pertanto evidente e, forse, necessario, data la complessità tecnica della materia che regolamenta, che il PPWR si evolva giuridicamente nel tempo. Ciò comporterà verosimilmente una certa complessità, per le imprese, di conformarsi alle sue prescrizioni. Si puo’ ritenere che la vera sfida consisterà nel continuo monitoraggio e nel conseguente aggiornamento dei propri processi interni e dei rapporti con gli altri operatori economici toccati dalla riforma.

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