La direttiva definisce i requisiti minimi di redditività per il trasporto regionale di passeggeri in Svizzera, applicabili a diverse categorie di linee di trasporto.
Obiettivo e ambito di applicazione La direttiva mira a stabilire i criteri minimi di redditività per le linee di trasporto regionale di passeggeri (TRP), in conformità con la legislazione svizzera, e si applica a tutte le linee gestite congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni.
Categorie di offerta e condizioni di redditività Le linee sono classificate in tre categorie in base alla frequenza e al modo di trasporto:
- Categoria di base: linee di autobus con frequenza fino a un servizio orario, autobus a chiamata, servizi ferroviari complementari, offerte notturne, funivie, che rappresentano i collegamenti principali per località con più di 100 abitanti. La redditività minima richiesta è del 10%.
- Categoria intermedia: linee di autobus o ferroviarie con frequenza fino a una corsa ogni mezz’ora, altri autobus a chiamata, funivie o battelli, spesso per piccole località o collegamenti secondari, con un requisito del 20%.
- Categoria avanzata: linee con più di 36 corse al giorno, inclusi treni o autobus, con una redditività minima del 30%.
L’UFT definisce una soglia di copertura dei costi (GCC) per ciascuna categoria, corrispondente a queste percentuali, integrando il finanziamento pubblico.
Verifica della redditività L’UFT valuta se ogni linea rispetta tali soglie durante la procedura di ordinanza. Per le linee integrate in convenzioni di obiettivi, vengono effettuati due calcoli: uno in base ai costi pianificati e uno in base ai costi concordati. Se la redditività è insufficiente nel primo o nel secondo caso, possono essere applicate misure quali la riserva di ordinanza o la rinuncia all’ordinanza congiunta. La verifica della redditività viene ripetuta ogni due periodi di esercizio, con possibilità di adeguamento.