Il decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668, che aggiorna la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori esposti all’amianto. In Italia l’intervento si traduce in una revisione mirata (ma operativamente pesante) del Titolo IX, Capo III del D. Lgs. 81/2008, con impatti immediati su cantieri, manutenzioni, ristrutturazioni, demolizioni, bonifiche e gestione rifiuti. Il decreto è pubblicato in G.U. il 9 gennaio 2026 e entra in vigore il 24 gennaio 2026.
Questa non è una “manutenzione normativa”: è un riallineamento che sposta l’asticella su identificazione preventiva, misurazioni, notifiche, formazione mirata, sorveglianza sanitaria e tracciabilità di lungo periodo.
Il campo di applicazione viene ampliato e reso e più esplicito
La prima modifica strategica è l’aggiornamento del campo di applicazione: le regole amianto del Testo Unico vengono rese esplicitamente applicabili a tutte le attività lavorative dove il rischio deriva (o può derivare) dall’esposizione ad amianto, includendo in modo chiaro manutenzione, ristrutturazione, demolizione, rimozione, smaltimento/trattamento rifiuti, bonifica aree, e anche attività meno “tradizionali” come scavo/estrazione in pietre verdi e persino gestione emergenze/lotta antincendio in eventi naturali estremi.
L’amianto non è più confinato al perimetro delle imprese di bonifica “specialistiche”: viene invece trattato come trasversale, che può emergere in attività incidentali e in scenari emergenziali.
L’obbligo d’identificazione preventiva prima dei lavori viene strutturato
L’art. 248 viene rafforzato in modo netto: prima di demolizioni, manutenzioni o ristrutturazioni, il datore di lavoro deve adottare ogni misura necessaria per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto, anche chiedendo informazioni ai proprietari. Per edifici ante L. 257/1992, se le informazioni non sono disponibili, scatta l’obbligo di esame da parte di un operatore qualificato e acquisizione dell’esito prima dell’inizio lavori; inoltre, l’informazione deve essere condivisa con altri datori di lavoro che ne abbiano necessità per adempiere allo stesso obbligo.
La valutazione del rischio da priorità alla rimozione
Con l’inserimento del nuovo comma 1-bis all’art. 249, la valutazione del rischio non serve solo a “misurare” e “mitigare”, ma orienta la scelta e l’operatività: per attività con rischio di esposizione, bisogna dare priorità alla rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto rispetto ad altre forme di manutenzione/bonifica.
Il contenuto della notifica all’organo di vigilanza
L’art. 250 viene riscritto: la notifica prima dei lavori diventa più strutturata e può essere effettuata telematicamente (anche tramite organismi paritetici o organizzazioni sindacali). Cambia poi il contenuto minimo: oltre a cantiere, quantità e processi, la notifica deve includere elenco lavoratori assegnabili, certificati individuali di formazione e data dell’ultima visita medica periodica. Questa documentazione (lettera d) va conservata per 40 anni.
Le misure di prevenzione e i DPI respiratori
L’art. 251 viene aggiornato con un linguaggio più prescrittivo: quando l’attività presenta rischio di esposizione connessa alla manipolazione attiva, i lavoratori devono sempre utilizzare DPI, inclusi quelli delle vie respiratorie, con fattore di protezione adeguato; si rafforzano le prescrizioni su riposi, decontaminazione, misure per ambienti chiusi e gestione delle polveri (aspirazione alla fonte, abbattimento con acqua nebulizzata/incapsulanti, ecc.). Anche l’art. 252 (misure igieniche) viene ricalibrato concentrandosi proprio sulle attività con rischio da manipolazione attiva.
Vengono prescritte misure più robuste per il controllo dell’esposizione
Qui c’è uno dei cambiamenti più tecnici (e più costosi).
- L’art. 253 impone misurazioni a intervalli regolari durante specifiche fasi operative, privilegiando campionamento personale sul lavoratore (con eventuale integrazione ambientale in aria confinata) e inserendo i risultati nel DVR.
- Si introduce una transizione tecnologica: fino al 20 dicembre 2029 la misurazione può avvenire con microscopia ottica in contrasto di fase; dal 21 dicembre 2029 la misurazione deve avvenire tramite microscopia elettronica (o metodo equivalente/più accurato), includendo anche fibre sottili <0,2 μm, con decreto attuativo su metodi di campionamento e conteggio.
La Direttiva UE punta a rafforzare limiti e metodi proprio perché la capacità di misurare condiziona la capacità di prevenire.
I requisiti più stringenti sui confinamenti
L’art. 255 (operazioni lavorative particolari) rafforza le misure per impedire dispersione polveri e specifica che, nei lavori effettuati in confinamento, l’area deve essere a tenuta d’aria e ventilata mediante estrazione meccanica.
Piano di lavoro: “riconsegna” dell’area non più solo dichiarativa
Sull’art. 256, il punto chirurgico è la “verifica di assenza di rischi” prima della ripresa di altre attività: ora è esplicitato che può avvenire anche tramite misurazione ambientale nel luogo confinato di lavoro. Ciò significa che la riconsegna non si regge più (solo) su dichiarazioni, ma su evidenze tecniche verificabili.
Formazione maggiormente personalizzata e “tecnologica”
L’art. 258 viene potenziato: la formazione deve essere adattata il più possibile alle caratteristiche della mansione e ai compiti/metodi specifici; per chi fa demolizione o rimozione amianto si aggiunge un obbligo di formazione specifica sull’uso di attrezzature e macchine tecnologiche per contenere emissione e dispersione di fibre. Coerente con la Direttiva, che mira a requisiti minimi più robusti e “realistici” rispetto ai lavori effettivi.
Sorveglianza sanitaria: periodicità e visita alla cessazione
L’art. 259 prevede sorveglianza sanitaria prima dell’adibizione e almeno ogni tre anni (o diversa periodicità fissata dal medico competente), anche per verificare l’idoneità a indossare DPI respiratori. Introduce inoltre in modo chiaro la visita alla cessazione del rapporto di lavoro con consegna di indicazioni mediche e opportunità di successivi accertamenti.
Registro esposizione e INAIL: flusso documentale esplicito e conservazione 40 anni
L’art. 260 riorganizza il flusso: il datore di lavoro iscrive i lavoratori nel registro (art. 243) e invia copia a organi di vigilanza e INAIL; la cartella sanitaria e di rischio viene trasmessa a INAIL tramite medico competente in caso di cessazione; INAIL conserva per 40 anni dalla cessazione dell’esposizione.
Il nuovo allegato su patologie correlate e aggiornamento sanzioni
Il decreto inserisce l’Allegato XLIII-ter con l’elenco delle patologie correlate all’amianto (asbestosi, mesotelioma, cancro polmone, gastrointestinale, laringe, ovaie, malattie pleuriche non maligne) e collega tali patologie al sistema già previsto dall’art. 244 (tramite aggiornamento dell’art. 261). Vengono aggiornati anche richiami e sanzioni in art. 262 per tenere conto dei nuovi commi (es. 249 comma 1-bis; 250 comma 2-bis).