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Più possibilità per combattere gli abusi nella legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero

Le attività degli organi di controllo secondo la LLN sono di fondamentale importanza per combattere gli abusi nei settori delle assicurazioni sociali, delle assicurazioni d’indennità giornaliera in caso di malattia e delle imposte alla fonte. Conformemente al diritto vigente, le autorità cantonali o federali competenti in materia d’ispezione del lavoro, di mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, di occupazione, di polizia, di rifugiati, di polizia degli stranieri, di stato civile e di fiscalità collaborano con gli organi cantonali di controllo; lo stesso vale per le autorità cantonali o federali e le organizzazioni private incaricate di applicare la legislazione in materia di assicurazioni sociali.

 

Un’estensione dell’obbligo di collaborazione agli uffici del registro di commercio, agli uffici di esecuzione e agli uffici dei fallimenti permetterebbe di scoprire più facilmente i casi di trasferimento del mantello giuridico. In tal modo si potrebbero inoltre identificare, controllare e combattere meglio i distruttori di aziende. Sarebbe anche più facile individuare e combattere i sistemi che permettono di eludere gli obblighi di annuncio e di autorizzazione, come le strutture di subappalto.

 

Secondo il Consiglio Federale tuttavia l’oggetto dei controlli della LLN è l’osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte (art. 6 LLN). Ogni Cantone ha istituito un proprio organo di controllo che svolge controlli in quest’ambito e notifica le presunte infrazioni alle autorità competenti nel campo giuridico specifico (cosiddette autorità specializzate).

Il mandato di controllo e la collaborazione nel quadro della LLN sono quindi limitati all’oggetto dei controlli.

Anche se questi uffici fossero inclusi nell’articolo 11 LLN, nel quadro di questo articolo lo scambio di informazioni per individuare altre fattispecie abusive non sarebbe consentito, in quanto la collaborazione prevista dallo stesso deve limitarsi alle informazioni relative all’adempimento degli obblighi di annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte.

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