Il contesto normativo italiano ed europeo sui temi dell’ergonomia e dei rischi biomeccanici nei luoghi di lavoro evidenzia con chiarezza quanto sia importante per i datori di lavoro affrontare sistematicamente e con metodo le possibili conseguenze che derivano da tali rischi.
In questo approfondimento, l’obiettivo è quello di fornire un quadro pratico della materia, iniziando da una panoramica della legislazione vigente.
Il punto di partenza, come sempre accade, è il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8): un primo richiamo necessario va fatto all’art. 28, che attribuisce senza incertezze il compito di valutare tutti i rischi al datore di lavoro, al quale è anche demandato l’obbligo di scelta dei criteri di redazione del documento di valutazione dei rischi (quest’ultimo, vale la pena ricordarlo, è espressamente citato dall’art. 17 come attività obbligatoria non delegabili da parte del datore di lavoro, insieme alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi).
Nel lavoro d’ufficio la base normativa è il Titolo VII (“Attrezzature munite di videoterminali”), che richiama l’organizzazione dei posti di lavoro secondo i requisiti dell’Allegato XXXIV e l’adozione di misure in funzione della valutazione dei rischi. Più specificamente, l’art. 174 pone in capo al datore di lavoro l’obbligo, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 28, di analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo: a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. Infine, nei successivi articoli (artt. 176-177), il TU si preoccupa della sorveglianza sanitaria e della formazione, garantendo in questo modo ampie tutele nei confronti dei lavoratori.
Per quanto riguarda invece il “lavoro agile”, la legge 22 maggio 2017, n. 81 (“Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”) impone, ai sensi dell’art. 22, la consegna almeno annuale da parte del datore di lavoro di un’informativa scritta sui rischi generali e specifici della modalità agile al lavoratore e all’RLS. Per quanto il secondo comma preveda la cooperazione del lavoratore e, anzi, anche per l’aggiunta di questa seconda prescrizione, è fuor di dubbio che la predisposizione di misure di prevenzione sia un vero e proprio adempimento in capo al datore di lavoro. A conferma di ciò, l’INAIL ha prodotto nel tempo informative e indicazioni pratiche per il lavoro agile, chiarendo che la tutela si estende anche agli ambienti indoor privati e ai comportamenti di prevenzione.
Emerge che la compliance sul tema richiede ormai misure tecniche, organizzative e procedurali che consentano di governare i rischi connessi e che non può esaurirsi in semplici comunicazioni: ergonomia fisica, carichi, pause, stress, iperconnessione e layout degli spazi sono un unico sistema di rischio.
Ciò che preme sottolineare è che il quadro normativo non richiede semplicemente una sedia regolabile: pone al contrario aspettative di conformità idonee alla prevenzione dei rischi connessi alla natura del lavoro, espletabili attraverso un processo adeguato; occorre quindi che quest’ultimo prenda in considerazione, secondo degli esempi sicuramente non esaustivi, i lavoratori e le loro mansioni, il tempo passato davanti a un VDT, le pause, i picchi di lavoro, l’efficacia e la coerenza della sorveglianza e delle azioni correttive.
In quest’ottica, il DVR non può essere un documento standardizzato; deve invece essere modellato sulle specificità del lavoro, caso per caso. Deve mappare i profili di esposizione, distinguere scenario in sede/coworking/home office, definire misure minime e misure aggiuntive per categorie fragili, integrare i fattori organizzativi (carico, ritmi, reperibilità).
Queste sono tutte implicazioni operative che il datore di lavoro, per assolvere agli obblighi di legge, deve prendere in considerazione al fine della compliance.