L’iniziativa popolare federale «Per grandi imprese responsabili – per la protezione dell’uomo e dell’ambiente» ha raggiunto con molto anticipo il numero di firme necessario e sarà quindi presumibilmente oggetto di votazione da parte del popolo svizzero.
L’iniziativa mira a rafforzare gli obblighi per le grandi imprese svizzere a rispettare i diritti umani ed a conformarsi agli standard ambientali e si rivolge alle seguenti imprese:
- sede in Svizzera
- impiegano almeno 1.000 collaboratori
- realizzano un fatturato annuo di almeno 450 milioni di franchi svizzeri.
Si noti tuttavia che l’iniziativa prevede che anche settori che svolgono “attività economiche che comportano rischi elevati di pregiudicare i diritti umani e di nuocere all’ambiente” siano inclusi, indipendentemente dalle soglie sopra indicate; quindi, è ragionevole supporre che questi obblighi riguardino anche grandi gruppi industriali ed aziende che operano nel campo delle materie prime.
In sostanza ci si prefigge di introdurre nella Costituzione svizzera degli obblighi “di diligenza” per le imprese che dovranno individuare i rischi per i diritti umani e per l’ambiente legati alle loro attività anche all’estero, adottare misure adeguate a prevenire le violazioni e rendere pubblici i loro rapporti.
Quali sono gli obblighi che si chiedono alle imprese?
- Individuare i rischi per i diritti umani e per l’ambiente legati alle loro attività e alle loro relazioni commerciali,
- adottare misure per rispettare i diritti umani riconosciuti a livello internazionale
- adottare misure per rispettare le disposizioni internazionali in materia di protezione dell’ambiente;
- stabilire ed attuare obiettivi e relativi percorsi di riduzione per le loro emissioni dirette e indirette di gas serra in linea con l’obiettivo di temperatura convenuto a livello internazionale
- rendere pubblici i relativi rapporti.
L’iniziativa prevede che le imprese ritenute responsabili dei danni causati dalla violazione degli standard internazionali sui diritti umani e sull’ambiente, anche per i danni causati dalle imprese da esse controllate, paghino conseguentemente multe commisurate alla cifra d’affari.
La consultazione dovrebbe terminare nel mese di giugno 2026; Il Consiglio federale ha deciso di opporre all’iniziativa popolare un controprogetto i cui contenuti saranno resi noti a marzo ma che possiamo fin da ora affermare che si concentrano su obblighi di rendicontazione, in questo rifacendosi alle direttive UE attualmente allo studio (rendicontazione di sostenibilità – CSRD e due diligence di sostenibilità -CSDDD).
Per quanto riguarda queste ultime peraltro si ricorda che il 16 aprile 2025 è stato posticipato di due anni l’entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione previsti dalla Direttiva CSRD (per le grandi imprese l’obbligo partirà dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2027).
L’iniziativa va quindi oltre gli obblighi, peraltro futuri, che impatteranno le imprese dell’UE e introducono rischi rilevanti per le imprese svizzere che svolgono attività all’estero e in particolare in paesi dove i modelli di prevenzione risultano di più difficile attuazione.
È evidente che l’introduzione di siffatte norme di responsabilità solo per le imprese svizzere potrebbe svantaggiare tali imprese nella concorrenza globale soprattutto in caso di danni causati da società da esse controllate all’estero.
D’altra parte, è doveroso ricordare che in molti Paesi europei esistono leggi sulla responsabilità amministrativa delle imprese (in Italia il D.lgs. 231/01 e s.m.i.) che prevedono responsabilità per le imprese in caso di reati ambientali e di reati legati al rispetto di diritti umani, anche se commessi all’estero (art.4 del detto decreto). Il corrispettivo svizzero, la Legge federale sul diritto penale amministrativo non prevede la responsabilità degli enti (“Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una comunità di persone senza personalità giuridica….. le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa)” e, soprattutto, non riguarda reati ambientali né dei diritti umani.
Estendendo il confronto, in Francia la responsabilità penale delle persone giuridiche è prevista nel Codice penale (articolo 121-2 : “gli enti possono essere ritenuti penalmente responsabili per reati commessi per loro conto dai propri organi o rappresentanti”) tuttavia non sono elencati specifici reati (eccetto la corruzione) come in Italia dove il D.lgs. 231/2001 elenca decine di fattispecie specifiche e prevede un modello di prevenzione reati e un organo di vigilanza (un “unicum “ europeo”).
Al di là delle specificità, è evidente che almeno in Europa sarebbe opportuno armonizzare queste tipologie di normative per mettere sullo stesso piano tutte le imprese europee (e magari anche svizzere). Un’utopia? probabilmente.