Articolo bandiera Italiana

Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL): un obbligo sottovalutato che sta diventando centrale nella compliance aziendale 

Nella nostra lunga esperienza di auditor e consulenti, spesso ci confrontiamo con realtà aziendali che operano una distinzione tra obblighi “forti”, intesi cioè immediatamente come critici (sicurezza sul lavoro, ambiente, privacy) e obblighi percepiti come secondari, il cui adempimento rischia di essere lasciato ai margini. 

Il Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) rientra esattamente in questa seconda categoria. O almeno, corre il pericolo di non essere correttamente inteso e approcciato, sia formalmente che sostanzialmente. 

Se si analizza con attenzione il quadro normativo e, soprattutto, la direzione in cui si sta muovendo la regolazione europea e nazionale, emerge un dato piuttosto chiaro: il PSCL non può essere considerato un documento accessorio. È invece uno strumento che intercetta alcune delle dinamiche più rilevanti per le imprese nei prossimi anni, dalla sostenibilità ambientale all’organizzazione del lavoro, fino alla rendicontazione ESG. 

Che cos’è davvero il PSCL (oltre la definizione formale) 

Formalmente, il PSCL è un piano aziendale che ha l’obiettivo di analizzare e razionalizzare gli spostamenti dei dipendenti tra casa e luogo di lavoro.  

Tuttavia, questa definizione non basta a spiegare l’importanza strategica, anche ai fini della compliance, che il documento rappresenta per le aziende soggette all’obbligo di compilazione. 

Il PSCL è uno strumento di pianificazione che costringe l’azienda a farsi alcune domande molto concrete: come si muovono i lavoratori? Quanto tempo impiegano? Qual è l’impatto ambientale di questi spostamenti? Esistono alternative più efficienti? 

Risulta dunque evidente che il corretto approccio non si può limitare a un documento descrittivo degli spostamenti dei lavoratori; deve al contrario costruire un vero e proprio processo che incida sulle scelte organizzative aziendale: flessibilità degli orari, processi di smart working, relazioni con il territorio, gestione dei parcheggi e incentivi alla mobilità sostenibile sono tutti elementi da valutare e implementare nella struttura organizzativa dell’azienda, secondo i requisiti e le modalità stabilite dalla legge. 

Il quadro normativo 

Pur risultando compatta, la disciplina del PSCL non è banale. 

Muovendosi sulle basi del DM 27 marzo 1998 (“Mobilità sostenibile nelle aree urbane”), ora superato, il decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 pone maggiore enfasi rispetto al passato sulla necessità di intervenire sulla mobilità, sulla gestione del traffico e sugli impatti ambientali. Naturale conseguenza del periodo emergenziale dettato dal Covid 19, che ha permesso di strutturare il tema in modo stabile. 

Il vero contenuto operativo, però, si trova nel Decreto interministeriale 12 maggio 2021. Qui vengono definiti i soggetti obbligati, le modalità di redazione del piano, le finalità e, soprattutto, il ruolo del Mobility Manager e il suo rapporto con il territorio. 

A completare il quadro interviene il Decreto interdirettoriale 4 agosto 2021, n. 209, che approva le linee guida tecniche. È un passaggio fondamentale, perché è lì che si capisce concretamente come deve essere costruito un PSCL: quali dati raccogliere, quali analisi effettuare, quali misure adottare. 

Le Linee guida sono uno strumento utile per Enti e imprese tenuti all’adozione dei PSCL e contengono indicazioni operative e metodologiche sulle procedure da seguire e da implementare affinché l’analisi del contesto, sia all’interno che all’esterno della realtà aziendale di riferimento, permetta di pianificare e realizzare le misure ritenute effettivamente necessarie al fine di consentire una riduzione strutturale e permanente della mobilità sistematica casa-lavoro. 

Accanto a queste fonti principali si collocano una serie di atti successivi che aggiornano o completano il sistema, come il Decreto 16 settembre 2022 e altri provvedimenti legati alla governance del mobility management. 

Quando il PSCL e il Mobility Manager diventano un obbligo  

L’obbligatorietà del PSCL è prevista solo in determinati casi: la normativa prevede infatti che debbano adottarlo le imprese e le pubbliche amministrazioni con più di 100 dipendenti situate in contesti urbani rilevanti, come capoluoghi di regione, città metropolitane o comuni sopra una certa soglia demografica.  

A questo si aggiunge l’obbligo di nominare un Mobility Manager aziendale, al quale viene attribuito il compito di stilare il Piano. 

Sembra a questo punto doveroso sottolineare un aspetto fondamentale: il Piano Spostamenti, anche alla luce dell’obbligo di trasmissione annuale (entro il 31 dicembre), è un documento dinamico, da aggiornare costantemente seguendo le esigenze mutevoli urbanistiche, dell’azienda e dei lavoratori. Proprio su questa dinamicità deve muoversi il Mobility Manager: per arrivare alla compilazione del Piano, deve partire da un’analisi dell’accessibilità dei luoghi di lavoro, esaminare l’offerta e la domanda di mobilità dell’area, utilizzando strumenti statistici e questionari di tipo sociologico al fine di conoscere le esigenze del personale e gli impatti ambientali che derivano dall’organizzazione attuale. 

L’insieme delle informazioni così raccolte creano un database della mobilità aziendale, base di partenza per la fase progettuale del Piano. Il momento attuativo delle soluzioni individuate per la mobilità sostenibile è successivo alle indagini appena descritte e deve essere seguito da monitoraggi periodici e costanti, al fine delle revisioni annuali previste dalla legge. 

È chiaro che per arrivare a un tale risultato il Mobility Manager deve avere un quadro completo delle problematiche connesse al territorio e al posizionamento degli uffici, impianti e magazzini rispetto al conteso urbano di riferimento e agli spostamenti di eventuali fornitori e visitatori. 

Il ruolo essenzialmente operativo di Regioni e comuni 

Uno degli aspetti più interessanti, e spesso fraintesi, riguarda il ruolo delle amministrazioni territoriali. 

Ci si potrebbe aspettare che regioni e comuni abbiano sviluppato una propria disciplina del PSCL. In realtà, non è così. Non esiste una normativa regionale o comunale che ridefinisca in modo autonomo gli obblighi per le imprese. 

Il livello territoriale interviene piuttosto in chiave operativa. I comuni, attraverso il mobility manager d’area previsto dal decreto del 2021, svolgono una funzione di coordinamento e raccordo con le aziende. Un esempio è il Comune di Milano, che ha strutturato servizi e strumenti per supportare le imprese nella gestione dei piani. 

Le regioni, dal canto loro, promuovono iniziative, piattaforme e talvolta adottano PSCL per le proprie strutture, ma senza introdurre obblighi aggiuntivi per il settore privato. 

Il risultato è un sistema in cui la regolazione è centralizzata, ma l’attuazione è fortemente territoriale. 

Il livello europeo 

Un altro elemento che merita attenzione è il rapporto con il diritto dell’Unione europea. 

Non esiste una direttiva o un regolamento che imponga alle imprese di adottare un PSCL. Da questo punto di vista, si tratta di una costruzione tipicamente italiana. 

Eppure, il collegamento con le politiche europee è evidente. Il PSCL si inserisce perfettamente nella logica del Green Deal europeo e della Sustainable and Smart Mobility Strategy, che puntano alla riduzione delle emissioni e alla trasformazione della mobilità. 

Questo significa che, pur non essendo imposto dall’UE, il PSCL è perfettamente allineato con le traiettorie regolatorie europee. E questo, in ottica prospettica, non è un dettaglio. 

Dove sta andando il PSCL: da adempimento a leva strategica 

Guardando avanti, è difficile sostenere che il PSCL resterà un obbligo marginale. 

Le dinamiche in atto sono piuttosto chiare. Da un lato, cresce l’attenzione verso le emissioni indirette delle aziende, in particolare quelle legate agli spostamenti dei lavoratori; dall’altro, aumenta il peso dei criteri ESG nella valutazione delle imprese. 

Molte aziende trattano il PSCL come un documento da produrre una volta per adempiere all’obbligo. Ne derivano piani standardizzati, spesso costruiti su modelli generici, che non riflettono la realtà aziendale. 

A questo si aggiunge la mancanza di aggiornamento nel tempo. Il PSCL, per sua natura, dovrebbe essere uno strumento dinamico, capace di adattarsi ai cambiamenti organizzativi e territoriali. Nella pratica, viene spesso abbandonato dopo la prima redazione. 

Un’altra criticità riguarda il ruolo del mobility manager, che in molti casi resta una figura formale, priva di reale capacità operativa o di integrazione con le funzioni aziendali. 

In questo contesto, il PSCL è destinato a evolvere come elemento integrante delle politiche aziendali in materia di ambiente, responsabilità sociale e organizzazione del lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condividi su