Entrato in vigore l’11 marzo 2024, il Regolamento (UE) 2024/573 ha abrogato il precedente Regolamento (UE) n. 517/2014; segna un importante punto nella disciplina sui gas fluorurati a effetto serra. Svela senza dubbio l’obiettivo europeo di riduzione delle emissioni, prevedendo addirittura l’eliminazione, pur graduale, degli idrofluorocarburi entro il 2025 e promuovendo contestualmente l’utilizzo di alternative a basso impatto ambientale. Tra le disposizioni di maggior impatto per le aziende interessate dal Regolamento, si può sottolineare l’inserimento di divieti progressivi sull’immissione in commercio e manutenzione, con restrizioni specifiche per pompe di calore e refrigerazione dal 2025-2027.
In questo approfondimento ci concentriamo sugli aspetti che coinvolgono la filiera del trasporto degli alimenti surgelati: l’operatività necessaria per rispondere sul campo agli obblighi europei non si limita infatti a coinvolgere i “frigoristi”, perché tocca direttamente le unità frigorifere dei mezzi, i requisiti di chi ci mette mano, la gestione delle perdite, il recupero dei gas e, più in generale, la strategia ambientale della flotta.
Nella visione degli obiettivi climatici europei e del legislatore, dunque, si è voluto portare la refrigerazione mobile molto più dentro il perimetro della disciplina F-gas rispetto a prima.
Per il settore del trasporto refrigerato il punto decisivo è che il nuovo testo nomina espressamente le apparecchiature mobili rilevanti: unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero; unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali compresi i reefer, e vagoni ferroviari; nonché alcune apparecchiature mobili di condizionamento d’aria e pompe di calore.
Il cambio di paradigma rispetto al vecchio regolamento 517/2014
La differenza più importante, per chi gestisce una flotta frigo, è che il nuovo regolamento non si limita più a governare soprattutto il mondo delle apparecchiature fisse. Già il vecchio Regolamento (UE) n. 517/2014 considerava le unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero per il recupero dei gas, e il vecchio regolamento di esecuzione 2015/2067, ora sostituito dal nuovo regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215, copriva le persone fisiche che lavoravano su quelle unità; però la certificazione delle imprese restava concentrata sulle apparecchiature fisse.
Il nuovo impianto, invece, estende espressamente la certificazione anche alle persone giuridiche che operano sulle unità di refrigerazione di autocarri frigorifero, rimorchi frigorifero, veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari. È qui che la riforma diventa davvero rilevante per il trasporto refrigerato.
C’è poi un secondo salto qualitativo: la nuova disciplina europea non ragiona più soltanto sui gas fluorurati tradizionali, ma amplia il perimetro della certificazione e della formazione anche alle alternative ai gas fluorurati, inclusi ammoniaca, CO2 e idrocarburi; lo si evince in modo molto chiaro dal citato regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215: i programmi di certificazione devono coprire anche la manipolazione sicura di apparecchiature contenenti gas infiammabili o tossici o funzionanti ad alta pressione, oltre alle misure per migliorare o mantenere l’efficienza energetica.
Gli obblighi di leak check
L’articolo 5 del Regolamento (UE) 2024/573 introduce un assetto molto più strutturato sui controlli delle perdite. Per le apparecchiature mobili, il paragrafo 3 include espressamente le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero alla lettera a), e le unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari alla lettera b). Per le apparecchiature di cui alle lettere a) e b), i controlli devono essere effettuati da persone fisiche certificate ai sensi dell’articolo 10.
Il regolamento prevede una disciplina transitoria: i paragrafi 1 e 6 dell’articolo 5 non si applicano agli operatori delle apparecchiature mobili di cui al paragrafo 3, lettere b) e c) fino al 12 marzo 2027. Questo significa che la vera stretta immediata riguarda soprattutto le unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero di cui alla lettera a), mentre per veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari il pieno regime dei leak checks scatterà più avanti.
Le conseguenze per le aziende interessate dalla riforma sono di rilievo: se l’impresa è operatore delle unità frigo dei camion e dei rimorchi, deve trattare il tema perdite come un presidio documentabile: pianificazione dei controlli, scelta di personale o fornitori certificati, registrazioni coerenti, gestione delle riparazioni e tracciabilità dei gas aggiunti o recuperati.
Recupero dei gas: obbligo confermato e reso più sistemico
L’articolo 8 conferma e amplia le disposizioni sul recupero. Gli operatori di apparecchiature contenenti F-gas devono fare in modo che tali sostanze siano recuperate e, dopo lo smantellamento, riciclate, rigenerate o distrutte. Per le apparecchiature mobili, l’obbligo riguarda espressamente i circuiti di raffrescamento delle unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero, e riguarda anche veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari, anche se per queste categorie l’applicazione dell’obbligo decorre dal 12 marzo 2027.
Sul piano della compliance, questo punto pesa molto perché obbliga l’azienda a presidiare l’intero ciclo di vita dell’unità frigorifera: manutenzione, riparazione, fine vita del componente, sostituzione del mezzo, dismissione del gruppo frigo. Il regolamento, inoltre, vieta in sostanza il riutilizzo disordinato del gas recuperato: i gas recuperati non possono essere usati per caricare o ricaricare le apparecchiature se non dopo riciclo o rigenerazione. Questo riduce gli spazi per prassi improvvisate e sposta il focus su filiere tecniche qualificate.
Certificazione di persone fisiche e giuridiche: la vera novità per il trasporto refrigerato
L’articolo 10 è probabilmente la norma più sensibile per un operatore del trasporto degli alimenti surgelati. Il regolamento distingue tra persone fisiche e persone giuridiche. Le persone fisiche devono essere certificate per installazione, manutenzione, assistenza, riparazione, smantellamento e controlli delle perdite sulle apparecchiature elencate nell’articolo 5, paragrafo 2, e, per il mobile, sulle apparecchiature di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). Le persone giuridiche, a loro volta, devono essere certificate per effettuare installazione, manutenzione, assistenza, riparazione o smantellamento delle apparecchiature dell’articolo 5, paragrafo 2, lettere da a) a e), e del paragrafo 3, lettere a) e b). Quindi, per la refrigerazione di camion, rimorchi, veicoli leggeri frigo e reefer, il nuovo impianto tocca non solo il tecnico ma anche l’impresa che presta il servizio.
Questo segna una rottura concreta rispetto al vecchio assetto attuativo UE del 2015, nel quale la certificazione delle imprese non copriva allo stesso modo la refrigerazione mobile. Lo conferma anche il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2215, che dal 29 settembre 2024 ha sostituito il vecchio regolamento di esecuzione 2015/2067 e ha definito nuovi requisiti minimi per certificare persone fisiche e giuridiche anche sulle unità di refrigerazione mobili citate sopra.
Le scadenze
Sul calendario, le date chiave sono diverse.
La prima è l’11 marzo 2024, data di entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/573. Alcune disposizioni, tuttavia, hanno applicazione differita. In particolare, le regole su etichettatura e informazioni sui prodotti e sulle apparecchiature e quelle sull’assegnazione delle quote HFC hanno iniziato ad applicarsi dal 1° gennaio 2025.
La seconda data importante è il 29 settembre 2024, da cui sono in vigore i nuovi requisiti minimi UE per la certificazione stabiliti dal regolamento di esecuzione 2024/2215. Da lì decorre anche il termine di un anno previsto dall’articolo 10 del regolamento base: entro un anno dall’entrata in vigore dell’atto di esecuzione, gli Stati membri devono istituire o adeguare i programmi di certificazione e formazione per persone fisiche e giuridiche. Questo porta il sistema, in termini logici, verso la fine di settembre 2025 come orizzonte per l’adeguamento nazionale dei programmi.
La terza data è il 12 marzo 2027. Entro quella data gli Stati membri devono fare in modo che le persone fisiche già certificate partecipino a corsi di aggiornamento o completino un processo di valutazione almeno ogni sette anni. Inoltre, sempre dal 12 marzo 2027 cessano le esenzioni temporanee dell’articolo 5 e dell’articolo 8 per talune apparecchiature mobili di cui alle lettere b) e c). Quindi, per veicoli leggeri frigorifero, reefer e vagoni ferroviari, il 2027 è uno spartiacque vero.
La quarta data è il 12 marzo 2029, entro cui le persone fisiche già in possesso di certificati o attestati rilasciati sotto il vecchio Regolamento (UE) n. 517/2014 devono affrontare per la prima volta l’aggiornamento o il processo di valutazione previsto dal nuovo sistema. Questa è una scadenza meno immediata ma molto seria per chi oggi si sente “coperto” da certificazioni storiche.
Utilizzo di gas ad alto GWP
Sul controllo dell’uso, l’articolo 13 merita un approfondimento: il paragrafo 3 vieta l’uso di gas fluorurati con GWP pari o superiore a 2.500 per la manutenzione o l’assistenza delle apparecchiature di refrigerazione con carica pari o superiore a 40 tonnellate di CO2 equivalente; poi, dal 1° gennaio 2025, il divieto si estende alle apparecchiature fisse di refrigerazione. Fino al 1° gennaio 2030 restano alcune deroghe per gas rigenerati o riciclati a determinate condizioni.
La stretta del 1° gennaio 2025 colpisce espressamente la refrigerazione fissa, non automaticamente ogni gruppo frigo mobile. Quindi non si evince dal testo del regolamento che “dal 2025 tutti i camion frigo non possono più essere manutenuti con F-gas ad alto GWP”.
Però il messaggio di fondo è inequivoco. La traiettoria UE è di compressione progressiva dell’uso di refrigeranti ad alto impatto climatico e di spinta verso gas a minore GWP e verso una manutenzione più controllata.
Il nodo italiano: quadro UE già cambiato, infrastruttura nazionale da riallineare
Sul piano italiano, il riferimento storico resta il D.P.R. 146/2018, che disciplina certificazione, Registro telematico nazionale e Banca dati F-gas nel quadro del vecchio Regolamento 517/2014. Il MASE continua a mantenere online la sezione F-gas e gli atti di esecuzione del nuovo regolamento; allo stesso tempo, fonti tecniche e istituzionali di settore segnalano la necessità di aggiornare o sostituire il D.P.R. 146/2018 per allinearlo pienamente al nuovo assetto UE. Tradotto: il regolamento europeo è direttamente applicabile, ma sul piano organizzativo nazionale c’è ancora una fase di riallineamento.
Conclusioni
Per un’azienda che trasporta alimenti surgelati, il Regolamento (UE) 2024/573 non cambia tanto il prodotto trasportato, quanto il modo in cui va governata la refrigerazione mobile. La riforma sposta il baricentro su tre assi: più controllo sulle perdite, più rigore sul recupero dei gas, più strutturazione di certificazioni e formazione per tecnici e imprese. Sullo sfondo, c’è la pressione climatica, che con il passare degli anni acquisisce sempre più importanza per il legislatore dell’Unione: gli F-gas ad alto GWP hanno sempre meno spazio e la direzione di marcia europea è apertamente orientata verso alternative a minore impatto ambientale.